Come ordinare con IVA agevolata 10%
Per poter usufruire dell’IVA agevolata al 10% per l’acquisto di "beni finiti" devi essere in possesso di una CILA o SCIA oppure concessione edilizia per RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO o RISANAMENTO CONSERVATIVO in corso di validità. Per maggiori informazioni clicca qui.
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Restauro e risanamento conservativo (IVA agevolata al 10%)
(lett. c, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001) Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Si considerano interventi di “restauro e risanamento conservativo”, a titolo esemplificativo:
- modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
- innovazione delle strutture verticali e orizzontali;
- ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;
- adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;
- apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;
- demolizione e ricostruzione strutture interne di un fabbricato.
Ristrutturazione edilizia (IVA agevolata al 10%)
(lett. d, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001). Interventi edilizi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Prima delle modifiche introdotte dal c.d. “Decreto del Fare” (art. 30, comma 1, lett. A) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013, n. 98), la demolizione e ricostruzione di un immobile era qualificabile come intervento di “ristrutturazione edilizia” solamente nel caso in cui rimanessero invariate la volumetria e la sagoma dell’edificio, c.d. “fedele ricostruzione”. Allo stato attuale invece, rientrano nella nuova definizione di “ristrutturazione edilizia” anche gli interventi di demolizione e ricostruzione a seguito dei quali venga mantenuta la stessa volumetria ma non la stessa sagoma. Come precisato in una recentissima risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2014 a seguito dell’interrogazione parlamentare n.5- 01866, la variazione della sagoma può anche consistere nello “spostamento di lieve entità” in fase di ricostruzione del fabbricato.
Con la nuova nozione di “ristrutturazione” si ha quindi un ampliamento delle fattispecie agevolabili sia per quanto riguarda l’aliquota IVA ridotta al 10%, sia ai fini della detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie.
Si considerano interventi di “ristrutturazione edilizia”, a titolo esemplificativo:
- riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
- mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
- trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
- recupero abitativo sottotetto;
- realizzazione solaio;
- apertura finestre e porte finestre.
Ristrutturazione urbanistica (IVA agevolata al 10%)
(lett. f, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001). Interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Come puntualizza la Circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24.02.1998, “è il caso di rilevare che gli interventi previsti in ciascuna delle categorie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati a interventi di categorie diverse; per esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria. Pertanto, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni in commento”.
Modifica destinazione d’uso
In base a quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47, compete alle singole Regioni regolamentare la disciplina delle modifiche di destinazione d’uso degli immobili.
Ai fini dell’eventuale applicazione di aliquote IVA ridotte legate a interventi di “modifica destinazione d’uso” è necessario tenere presente che tali modifiche possono comportare anche “opere significative” che rientrano nelle tipologie comprese nell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Il Ministero delle Finanze, nella Circolare 57/E del 24 febbraio 1998 ha precisato, a titolo esemplificativo, che nella ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche i “mutamenti di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale”: è quindi necessario fare riferimento anche in questo caso al titolo abilitativo, verificando di volta in volta i riferimenti di legge in esso contenuti, per determinare se la variazione è effettuata nel contesto di lavori riconducibili a uno degli interventi per i quali si rende applicabile l’aliquota IVA ridotta al 10%.
Gli immobili agevolati
Per quanto riguarda le tipologie degli immobili che possono costituire oggetto di interventi di recupero “agevolato”, si è consolidata nel tempo una evoluzione interpretativa a livello amministrativo che ha comportato l’estensione dell’aliquota ridotta anche ai lavori effettuati su edifici e organismi edilizi a carattere non abitativo.
Sono pertanto interessati all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% non soltanto gli interventi su edifici a carattere abitativo o ad essi assimilati, quali scuole, caserme, ospedali, case di riposo, ma anche immobili con diverse caratteristiche come uffici, negozi, alberghi, edifici di interesse
artistico, ecc.
Per quanto riguarda ad es. la “ristrutturazione” di albergo, il Ministero delle Finanze - D.G. Tasse e II.II. ha confermato l’ammissibilità dell’agevolazione fiscale con Risoluzione 16 febbraio 1989 n. 551410.
Edifici assimilati alle case di abitazione
Fra le categorie di immobili presi in considerazione dal legislatore al fine di determinare quelli ai quali possono essere applicate, nei casi previsti dalla legge, le aliquote IVA ridotte, vi è anche quella dei cosiddetti “edifici assimilati ai fabbricati non di lusso”. Per tale categoria di immobili è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% non solo relativamente alle cessioni di beni finiti destinati a interventi di recupero ma anche per quelli destinati alla loro costruzione. La norma di riferimento è sempre il D.P.R. n. 633/1972, più precisamente i nn. 127-quinquies e sexies, tabella A, parte III, che prevedono l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione degli edifici assimilati ai fabbricati di cui all’articolo 13 della legge
2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni. Un’elencazione, peraltro non tassativa, di tali fabbricati è contenuta nell’art. 2, comma 2, R.D.L. 1094 del 21 giugno 1938, convertito nella legge 35 del 5 gennaio 1939, che fa riferimento a:
- edifici scolastici;
- caserme;
- ospedali;
- case di cura;
- ricoveri;
- colonie climatiche;
- collegi;
- educandati;
- asili infantili;
- orfanotrofi; e simili.
Fanno inoltre parte della categoria di edifici in esame anche gli immobili destinati al culto cattolico, quali chiese, santuari, oratori pubblici e semi-pubblici, oltre a quelli di culto non cattolico ammessi dallo Stato, a norma dell’art. 12 del R.D. 289 del 28 febbraio 1930.
Con la Circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, il Ministero delle Finanze ha esteso l’applicazione dell’IVA ridotta “anche ad edifici che, pure se non sono precipuamente destinati ad ospitare collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza”, chiarendo altresì che “l’esercizio di attività volte al perseguimento di finalità di interesse collettivo deve trovare rispondenza nelle caratteristiche strutturali dell’immobile”.
Urbanizzazioni e altri interventi agevolati
Il n. 127-quinquies, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, individua inoltre ulteriori tipologie di interventi per i quali è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%:
1. Realizzazione opere di urbanizzazione: sono quelle elencate nell’art. 4 della legge n. 847 del 29.09.1964, fra le quali rientrano ad esempio:
- fognature
- reti idriche
- asili nido e scuole materne
- scuole dell’obbligo
- mercati di quartiere
- delegazioni comunali
- chiese e altri edifici per servizi religiosi
- impianti sportivi di quartiere
- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.
2. Realizzazione impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solarefotovoltaica ed eolica.
3. Realizzazione impianti di depurazione destinati a essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione.
Fonte: ANGAISA "IVA ridotta nell'edilizia" Edizione 2019 - L’elaborazione del testo è stata realizzata a fini informativi e divulgativi e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.