Sono previste agevolazioni di IVA al 4% per le persone disabili che acquistano prodotti e mezzi di ausilio, sotto prescrizione medico-specialistica della ASL, a condizione che il prodotto sia necessario per migliorare o garantire l' autonomia personale.

Come acquistare con IVA agevolata 4%

su Tavolla.com puoi effettuare direttamente l’acquisto senza aspettare l’invio di fatture con importo ridotto, ecco come:

  1. Aggiungete i prodotti nel carrello e selezionate "procedi all'acquisto"
  2. Effettuate la registrazione o il login
  3. Selezionate che volete ricevere fattura con IVA agevolata al 4%
  4. Scaricate il modulo di autocertificazione relativo all' agevolazione IVA 4%
  5. Selezionate il metodo di pagamento tra: bonifico bancario anticipato, carta di credito o PayPal
  6. Confermate l'ordine con le condizioni da voi scelte ed effettua il pagamento
  7. Inviate la documentazione richiesta a info@tavolla.com
  8. L'ordine verrà messo in lavorazione solo dopo aver ricevuto accredito del pagamento e la documentazione richiesta debitamente compilata

Documentazione da inviarci:

  • Autocertificazione (clicca qui per scaricare)
  • Copia della Carta d'Identità
  • Copia del Codice Fiscale o tessera Sanitaria in corso di validità
  • Certificato di invalidità rilasciato da ASL
  • prescrizione medico-specialistica della ASL

Inviare la documentazione a info@tavolla.com

Fatturazione e pagamento:

  • la fattura deve essere intesta al disabile
  • Il pagamento può essere effettuato tramite Bonifico Bancario ordinario, carta di credito o PayPal

AUSILI PER DISABILI

Consulta l'elenco completo degli ausili per disabili agevolabili con IVA ridotta al 4%

L’art. 1, comma 3-bis, della legge 28 luglio 1989 n. 263 prevede che “tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento”. Il punto 41-quater, tabella A, parte II, del D.P.R. 633/1972, nella versione attualmente in vigore, prevede che siano soggetti all’aliquota IVA 4% “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”. L’effettiva portata del provvedimento agevolativo e le relative modalità di applicazione dell’aliquota IVA ridotta sono state successivamente chiarite dalla circolare Ministero Finanze - Dipartimento delle entrate, n. 189/E del 22 novembre 1994. In particolare, tale circolare precisa che “l’aliquota agevolata non può applicarsi alle cessioni di protesi e ausili per i quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non è dato di individuare, all’atto di effettuazione delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti aventi menomazioni funzionali permanenti. In queste ipotesi, pertanto, l’agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente nei confronti dei soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della UU.SS.LL. di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente”. Pertanto tutte le cessioni di prodotti che possono essere considerati ausili ma che si prestano a un utilizzo “promiscuo”, cioè tanto da parte del disabile quanto da parte di persone “normodotate”, per poter usufruire dell’aliquota IVA ridotta al 4% devono essere accompagnate dalla predetta certificazione.
La certificazione dovrebbe contenere l’elencazione dei beni/prodotti che il medico specialista “prescrive” al disabile, in quanto “ausili” atti a compensare l’handicap. Rimarrebbero quindi esclusi dall’ambito agevolativo le cessioni di beni che non possono essere fatti rientrare nella categoria degli “ausili”; a titolo esemplificativo: lavabi, rubinetterie, piastrelle e infissi che non hanno alcuna specifica funzionalità legata al loro utilizzo da parte di un disabile permanente, dovranno necessariamente essere venduti con aliquota IVA ordinaria (a meno che la cessione non sia legata a un intervento edilizio già agevolato in base alla normativa fiscale vigente, come nel caso di restauro risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia per i quali è prevista l’aliquota IVA ridotta al 10%). In caso contrario l’agevolazione fiscale prevista per “ausili e protesi” troverebbe un’applicazione generalizzata a qualsiasi tipologia di bene, ciò che esula dagli ambiti previsti dalla legge n. 263/1989.
Con le risoluzioni n. 97/E del 20 aprile 1995 e n. 107/E del 29 luglio 2005, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito alla possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta al 4%, relativa agli ausili e alle protesi per disabili, alle cessioni effettuate nei confronti di strutture quali fondazioni, case di cura, ecc.

La risoluzione del 1995 aveva ritenuto ammissibile la concessione dell’agevolazione fiscale nei confronti di tali soggetti “quando la sicura utilizzazione da parte del soggetto disabile sia dimostrata sulla base della seguente documentazione, che l’acquirente deve produrre al cedente:

  • un elenco delle persone sofferenti delle suaccennate menomazioni permanenti ricoverate nella casa di riposo;
  • un attestato del Direttore sanitario delle condizioni dei ricoverati, con allegati, anche in fotocopia, i certificati originali sullo status dei singoli… rilasciati dalle UU.SS.LL. competenti”.

Consapevole del fatto che la produzione di tale documentazione al fornitore “può confliggere con le norme che tutelano il diritto alla privacy” (vedi d. lgs. n. 196/2003), l’Agenzia delle Entrate ha quindi confermato la possibilità di sostituire la documentazione citata con una semplice dichiarazione attestante che gli elenchi ed i certificati esistono e sono a disposizione dell’Amministrazione finanziaria in sede di eventuali verifiche.

Fonte: ANGAISA "IVA ridotta nell'edilizia" Edizione 2019 - L’elaborazione del testo è stata realizzata a fini informativi e divulgativi e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

 


 

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