Come ordinare con IVA ordinaria 22%

L'acquisto dei soli "beni finiti" per le Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, Opere di edilizia libera e Opere interne non sono soggetti ad agevolazione IVA. Tutti i prodotti vanno acquistati con IVA ordinaria al 22%.

Puoi invece usufruire delle detrazioni IRPEF: effettua un ordine con IVA ordinaria al 22% e paga tramite "bonifico bancario parlante".
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Manutenzione ordinaria (IVA ordinaria al 22%)

(lett. a, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001) Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Sono interventi di “manutenzione ordinaria”, a titolo esemplificativo:

  • sostituzione sanitari;
  • installazione nuova doccia;
  • rifacimento integrale o parziale di pavimenti;
  • nuova piastrellatura bagno;
  • riparazione di impianti;
  • rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
  • sostituzione caldaia;
  • sostituzione scaldabagno;
  • installazione di termostati e cronotermostati;
  • sostituzione di vasca tradizionale con vasca idromassaggio;
  • sostituzione di tubi gas/acqua;
  • apertura/chiusura porte interne;
  • installazione doppi vetri;
  • installazione di porte blindate.

Manutenzione straordinaria (IVA ordinaria al 22%)

(lettera b, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001). Interventi edilizi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso (lett. b, art. 3, D.P.R. n. 380/2001). L’art. 3 comma 1 lett. b) è stato modificato dal c.d. decreto “Sblocca Italia” (decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge n. 164 dell’11 novembre
2014), il quale ha ampliato il concetto di “manutenzione straordinaria”, riconducendo in questa categoria anche gli interventi consistenti nel frazionamento e accorpamento (prima riconducibili a una “ristrutturazione edilizia”) e anche gli interventi che comportino “alterazioni” delle superfici delle singole unità immobiliari.

Sono interventi di “manutenzione straordinaria”, a titolo esemplificativo:

  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • realizzazione e adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
  • nuova realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi (compresi scarichi e tubature interne);
  • rifacimento integrale impianto di riscaldamento;
  • sostituzione impianto igienico-sanitario;
  • rifacimento di scale e rampe;
  • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;
  • installazione di pannelli solari o di pompe calore per climatizzazione ambiente e/o produzione acqua calda sanitaria;
  • interventi finalizzati al risparmio energetico.

Opere interne (IVA ordinaria al 22%)

In linea generale le “opere interne” sono assimilate, ai fini IVA, a interventi di manutenzione straordinaria.

Peraltro il Ministero delle Finanze, con Circolare n. 57/E del 1998 ha precisato quanto segue: “La definizione di opere interne si riferisce, come è noto, alle diverse categorie rubricate nell’art. 31 della legge 457/78, le cui caratteristiche principali ed unificanti sono, in sintesi, l’assenza di alterazione dell’aspetto esterno degli edifici, nonché la natura di interventi edilizi che non comportino trasformazioni urbanistiche, oggetto di concessione edilizia. (... omissis ...) ... l’intervento interno in conformità del titolo abilitativo necessario, non deve eccedere il limite dell’intervento meramente edilizio, potendosi realizzare, quindi, opere comprese nella manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo, anche connesse con opere di manutenzione ordinaria... è evidente come la modalità di intervento in commento riguardi la maggior parte delle opere eseguibili all’interno di una singola unità immobiliare, per le quali le opere stesse devono essere considerate nell’insieme della categoria di intervento edilizio di maggiore rilievo, come identificata all’art. 31 della legge 457/1978”.

Fonte: ANGAISA "IVA ridotta nell'edilizia" Edizione 2019 - L’elaborazione del testo è stata realizzata a fini informativi e divulgativi e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.


 

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